Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D. 24/06/1992 n. 57

2. L'applicazione degli articoli 5 e 6 e del paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato il principio della responsabilità dei datori di lavoro prevista dalla direttiva 89/391/CEE.

Art. 8 - Applicazione dell'articolo 6 della direttiva 89/391/CEE Durante la realizzazione dell'opera vengono applicati i principi di cui all'articolo 6 della direttiva 89/391/CEE, segnatamente per quanto riguarda:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

b) la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti e definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie o sostanze pericolose;

f) le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi utilizzati;

g) lo stoccaggio e l'eliminazione o l'evacuazione dei detriti e delle macerie;

h) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavori o fasi di lavoro;

i) la cooperazione tra i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi;

j) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo all'interno o in prossimità del quale è situato il cantiere.

Art. 9 - Obblighi dei datori di lavoro Per preservare la sicurezza e la salute nel cantiere secondo le modalità definite all'articolo 6 e 7, i datori di lavoro:

a) segnatamente all'atto dell'applicazione dell'articolo 8, adottano misure conformi alle prescrizioni minime riportate all'allegato IV;

b) tengono conto delle indicazioni del o dei coordinatori in materia di sicurezza e di salute.

Art. 10 - Obblighi di altri gruppi di persone

1. Per preservare la sicurezza e la salute nel cantiere, i lavoratori autonomi:

a) si conformano, mutatis mutandis, segnatamente

I) all'articolo 6, paragrafo 4, ed all'articolo 13 della direttiva 89/391/CEE, nonché all'articolo 8 ed all'Allegato IV della presente direttiva; II) all'articolo 4 della direttiva 89/655/CEE ed alle pertinenti disposizioni del suo allegato; III) all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 9, nonché all'articolo 5 della direttiva 89/656/CEE;

b) tengono conto delle indicazioni del o dei coordinatori in materia di sicurezza e di salute.

2. Per preservare la sicurezza e la salute nel cantiere i datori di lavoro, qualora esercitino essi stessi un'attività professionale nel cantiere:

a) si conformano, mutatis mutandis, segnatamente:

I) all'articolo 13 della direttiva 89/391/CEE; II) all'articolo 4 della direttiva 89/655/CEE ed alle pertinenti disposizioni del suo allegato;

b) tengono conto delle indicazioni del o dei coordinatori in materia di sicurezza e di salute.

Art. 11 - Informazione dei lavoratori

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti vengono informati circa tutte le misure da adottare per quanto riguarda la loro sicurezza e la loro salute nel cantiere.

2. Le informazioni devono essere comprensibili per i lavoratori interessati.

Art. 12 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti avvengono conformemente all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie contemplate dagli articoli 6, 8 e 9 della presente direttiva preveden do, ogni qualvolta ciò sia necessario e tenuto conto dei rischi e dell'importanza del cantiere, un adeguato coordinamento tra i lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori all'interno delle imprese che esercitano le loro attività sul luogo di lavoro.

Art. 13 - Modifica degli allegati

1. Le modifiche degli allegati I, II e III sono adottate dal Consiglio secondo la procedura prevista all'articolo 118 A del trattato.

2. Gli adeguamenti di natura strettamente tecnica dell'allegato IV in funzione:

-dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione concernenti i cantieri temporanei o mobili e/o

-del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali o ancora delle conoscenze nel settore dei cantieri temporanei o mobili sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, queste ultime fanno espresso riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4. Ogni quattro anni gli Stati membri riferiscono alla Commissione circa l'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali. La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale e il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.

5. Periodicamente la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della direttiva, tenendo conto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.

Art. 15 - Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1992. Allegato I - Elenco non esauriente dei lavori edili o di genio civile di cui all'articolo 2, lettera a) della direttiva

1. Scavo

2. Sterro

3. Costruzione

4. Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati

5. Ristrutturazione o equipaggiamento

6. Trasformazione

7. Rinnovamento

8. Riparazione

9. Smantellamento

10. Demolizione

11. Conservazione

12. Manutenzione - Lavori di verniciatura e di pulizia

13. Risanamento Allegato II - Elenco non esauriente dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma della direttiva

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento, di sprofondamento o di caduta dall'alto, particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite all'articolo 20 della direttiva 80/836/Euratom.

4. Lavori in prossimità di linee elettriche ad alta tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

7. Lavori subacquei con respiratori.

8. Lavori in cassoni ad aria compressa.

9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. Allegato III - Contenuto della notifica Preliminare di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma della direttiva

1. Data della comunicazione:...

2. Indirizzo preciso del cantiere:...

3. Committente(i) (nome(i) e indirizzo(i):...

4. Natura dell'opera:...

5. Responsabile(i) dei lavori (nome(i) e indirizzo(i)):...

6. Coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome(i) e indirizzo(i)):...

7. Coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome(i) e indirizzo(i)):...

8. Data presunta d'inizio dei lavori nel cantiere:...

9. Durata presunta dei lavori nel cantiere:...

10. Numero massimo presunto di lavoratori sul cantiere:...

11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere:...

12. Identificazione delle imprese già selezionate:... Allegato IV - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i cantieri di cui all'articolo 9, lettera a) e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) della direttiva Osservazioni preliminari Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano ogniqualvolta le caratteristiche del cantiere o dell'attività, le circostanze o un rischio lo richiedono. Ai fini del presente allegato, il termine "locali" include tra l'altro le baracche. Parte A - Prescrizioni minime di carattere generale per i luoghi di lavoro sui cantieri

1. Stabilità e solidità

1.1. I materiali, le attrezzature e in maniera generale ogni elemento che durante uno spostamento possa pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere stabilizzati in modo adeguato e sicuro.

1.2. L'accesso a qualsiasi superficie di materiali che non offrono una resistenza sufficiente è autorizzato soltanto se sono disponibili attrezzature o mezzi adeguati per poter realizzare il lavoro in modo sicuro.

2. Impianto di distribuzione d'energia

2.1. Gli impianti devono essere concepiti, realizzati e utilizzati in modo da non costituire un pericolo d'incendio o di esplosione e da proteggere in maniera adeguata le persone contro i rischi di folgorazione per contatti diretti o indiretti.

2.2. La progettazione, la realizzazione e la scelta delle attrezzature e dei dispositivi di protezione devono tener conto del tipo e della potenza dell'energia distribuita, delle condizioni di influenze esterne e della competenza delle persone che hanno accesso a parti dell'impianto.

3. Vie e uscite di emergenza

3.1. Le vie e le uscite di emergenza devono restare sgombre e sboccare il più direttamente possibile in una zona di sicurezza.

3.2. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.

3.3. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali, nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti.

3.4. Le vie e le uscite specifiche di emergenza devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle norme nazionali che traspongono la direttiva 77/576/CEE. La segnaletica deve essere sufficientemente resistente ed essere apposta in luoghi appropriati.

3.5. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo che possano essere utilizzate senza intralci ad ogni momento.

3.6. Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all'impianto.

4. Rilevamento e lotta antincendio

4.1. A seconda delle caratteristiche del cantiere, delle dimensioni e dell'uso dei locali, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze o dei materiali presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, deve essere previsto un numero sufficiente di dispositivi adeguati antincendio e, se necessario, di rilevatori d'incendio e di sistemi di allarme.

4.2. Questi dispositivi di lotta antincendio, rilevatori di incendio e sistemi di allarme devono essere regolarmente verificati e mantenuti in efficienza. A intervalli regolari devono svolgersi prove ed esercizi appropriati.

4.3. I dispositivi non automatici di lotta contro l'incendio devono essere facilmente accessibili e manovrabili. Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle regole nazionali che traspongono la direttiva 77/576/CEE. La segnaletica dev'essere sufficientemente resistente ed essere apposta in luoghi appropriati.

 

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